Fisco e Norme

Superbonus 110% | Tutto quello che c’è da sapere

Con il “Decreto Rilancio” del 19 maggio scorso, convertito in legge n° 77 il 17 luglio, il Governo ha messo in campo parecchie misure, per favorire la “ripartenza” del Paese dopo la pandemia da Covid-19: tra queste il Superbonus 110% per la riqualificazione energetica degli edifici, un’occasione per riqualificare condomini e abitazioni monofamiliari praticamente a costo zero

Dal momento in cui è stato pubblicato in Gazsetta Ufficiale all’interno del Decreto Rilancio, il Superbonus 110% ha fatto molto discutere per gli interrogativi che rimanevano senza risposta in parecchi punti. Tra dibattiti, aggiustamenti, chiarimenti e direttive dell’Agenzia delle Entrate, dal 6 ottobre sembra che finalmente ci siano tutte le indicazioni necessarie a garantire l’operatività, nonostante fin da subito lo Stato avesse indicato come entrata in vigore il 1° luglio di quest’anno.
Il Superbonus 110% è un’agevolazione senza precedenti: ogni 100 euro di spesa se ne maturano 110 di credito d’imposta, sembra la gallina dalle uova d’oro 2.0. Ma vediamo in cosa consiste, quando e come si applica, come si può fare per riqualificare un’abitazione e, al termine, avere in tasca gli stessi soldi, senza contare il risparmio energetico negli anni a venire e la rivalutazione dell’immobile.
Il Superbonus 100% è applicabile solo se si attuano alcuni interventi ritenuti prioritari per garantire il risparmio energetico, se permettono cioè di conseguire determinati risultati e con limiti di spesa. Nei casi previsti, che vedremo nel dettaglio per quanto possibile, effettivamente c’è la possibilità di eseguire i lavori senza tirare fuori un euro; per tutti gli altri interventi, se non eseguiti contestualmente a uno di quelli ammessi, restano utilizzabili le agevolazioni già in essere prima della pandemia (i vari bonus 65% e 50% ormai noti).

Quali lavori e in che tempi per accedere al Superbonus

In sintesi, gli interventi primari che, limitatamente ad alcuni contesti e condizioni, permettono di accedere al Superbonus 110%, per sé stessi e per interventi complementari, riguardano:

  • isolamento termico delle superfici orizzontali, verticali e inclinate dell’involucro edilizio;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione al 110% è applicabile tuttavia a una fascia più ampia di opere e manufatti finalizzati al risparmio energetico, tra cui l’installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché agli interventi di adeguamento antisismico, purché eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei due interventi primari suddetti. Per capirci: la singola sostituzione degli infissi dà diritto a una detrazione del 50%, ma se avviene contestualmente all’installazione di un cappotto termico l’aliquota del 110% viene estesa anche agli infissi.
C’è tuttavia un vincolo importante: i due interventi primari, singolarmente o contestuali, anche sommati agli altri interventi accessori (fotovoltaico ecc), devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o della singola unità oppure, se non possibile perché già appartenenti alle classi più alte, il conseguimento della classe energetica più elevata.
Tale miglioramento deve essere dimostrato con gli attestati di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, rilasciati da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata. Non possono accedere al Superbonus le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli o palazzi di pregio storico/artistico).

Nel frattempo si sono abbassati i tetti di spesa iniziali per singola unità immobiliare, perché il Superbonus è stato esteso anche alle seconde case (ma solo una tra quelle possedute) e si stanno valutando ulteriori aggiustamenti, come la proroga della scadenza a fine 2022.

Come utilizzare la detrazione del Superbonus

Ci sono diverse possibilità:

  • sostenere la spesa e detrarla dall’Irpef maggiorata del 10%,
  • richiedere lo sconto in fattura,
  • cedere il credito.

Nel primo caso, il committente può portare in detrazione il 110% della spesa in 5 rate annuali di pari importo; questa ipotesi appare tuttavia la meno interessante, sia perché bisogna pagare subito il 100%, sia perché se l’Irpef da pagare annualmente non è superiore alla quota da detrarre, la porzione di questa che eccede va persa.

Negli altri due casi, invece, non occorrerebbe mettere mano al portafoglio (il condizionale, tuttavia, è d’obbligo) e non servirebbe essere “capienti” sul piano fiscale.
Scegliendo la seconda opzione, fatta salva l’accettazione da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, il contributo assume la forma di sconto in fattura. Questa scelta va comunicata dal committente all’impresa in fase di contrattazione e l’impresa ha facoltà di rifiutare, rinunciando di fatto all’appalto.
Se l’impresa accetta la cessione, a fine lavori emette fattura con uno sconto pari al 100% dell’importo dovuto dal committente (il quale non paga nulla); invece di incassare, matura un credito d’imposta pari al 110% dell’importo. La cessione può essere fatta anche in modo frazionato in stato di avanzamento lavori (max due avanzamenti, ciascuno almeno corrispondente al 30% della spesa totale). L’impresa può:

  • utilizzare il credito, maggiorato al 110%, in compensazione delle proprie imposte, spalmato su 5 anni;
  • cedere a sua volta il credito d’imposta a un istituto bancario, a un’intermediario finanziario o ad altri soggetti (per esempio fornitori, ditte subappaltatrici).

Infine, come terza possibilità, il committente può optare per la cessione diretta del credito d’imposta a un istituto bancario: ciascun istituto di credito ha attivato una procedura propria, perciò è necessario raccogliere le informazioni presso la propria banca o consultarne più di una per trovare le condizioni migliori per il proprio caso.

Isolamento termico

Il Superbonus si applica agli interventi di isolamento termico delle superfici opache orizzontali, verticali e inclinate dell’involucro edilizio di abitazioni unifamiliari e condomini, con diversi tetti di spesa:

  • 50.000 euro per edifici unifamiliari e per unità immobiliari in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro per ogni unità immobiliare in edifici composti da due a otto appartamenti;
  • 30.000 euro per ogni unità immobiliare in edifici composti da nove o più appartamenti.

I materiali isolanti devono essere conformi a quanto previsto dal decreto sui criteri ambientali minimi (CAM) per l’edilizia e l’isolamento deve interessare una quota superiore al 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio. Questo requisito potrebbe trarre in inganno: la “superficie lorda disperdente” è la superficie che delimita verso l’esterno, ovvero verso ambienti non climatizzati, il volume lordo climatizzato dell’edificio. Dunque, non solo le pareti perimetrali (infissi esclusi) e il tetto (solo se il sottotetto è riscaldato), ma anche i solai e le pareti interne confinanti con locali non riscaldati quali depositi, garage, vani scala ecc o con il terreno. Pertanto, il 25% della superficie che si otterrebbe dalla somma non sarebbe poi così poco.
Rientrano sempre nel Superbonus anche le spese sostenute per:

  • attestazioni e asseverazioni da parte dei tecnici;
  • la coibentazione del tetto, purché sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno e concorra al raggiungimento di almeno il 25% della superficie disperdente.

Impianti di climatizzazione invernale

Ci sono sottili differenze a proposito degli apparecchi che potranno essere installati in sostituzione di vecchi impianti, a seconda che si tratti di condomini o abitazioni monofamiliari, per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

In condominio

Impianti centralizzati a condensazione (almeno in classe A), a pompa di calore (inclusi impianti ibridi o geotermici), microcogenerazione (produzione simultanea di energia elettrica e termica tramite un motore a gas), collettori solari. Solo per alcuni comuni montani, vale anche l’allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Come specificato, il Superbonus è applicabile solo agli impianti centralizzati, ovvero agli interventi “su parti comuni dell’edificio”. Tetti di spesa:

  • 20.000 euro per ogni unità immobiliare in edifici composti fino a otto appartamenti;
  • 15.000 euro per ogni unità immobiliare in edifici composti da nove o più appartamenti.

Case monofamiliari e edifici indipendenti

In case monofamiliari e unità immobiliari in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno: caldaie a condensazione (almeno in classe A), impianti a pompa di calore (inclusi impianti ibridi o geotermici), microcogenerazione, collettori solari. Solo per alcune aree non metanizzate vale anche l’installazione di caldaie a biomassa che siano almeno 5 stelle, nonché, per alcuni comuni montani, l’allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Il tetto di spesa è di 30.000 euro.

La detrazione è sempre applicabile anche alle spese sostenute per:

  • smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
  • sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, marchiati CE e nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3;
  • attestazioni e asseverazioni dei tecnici.

Sia in condominio sia in case monofamiliari i nuovi impianti possono essere abbinati a pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo, per i quali sono previste clausole specifiche affinché rientrino nel Superbonus.

Adeguamenti antisismici

Danno diritto al Superbonus anche gli interventi di miglioramento sismico già rientranti nel Sismabonus 2017-2021, se fatturati nel periodo 1/7/2020-31/12/2021 ed eseguiti su edifici in zona sismica 1,2 e 3:

  • messa in sicurezza statica delle componenti strutturali (per i quali la detrazione era al 50%);
  • opere che consentano il passaggio a una classe di rischio inferiore (detrazione 70/75%, monofamiliari/condomini);
  • opere che consentano il passaggio a due classi di rischio inferiori (detrazione 80/85%, monofamiliari/condomini).

La detrazione sale al 110% anche per l’acquisto di edifici antisismici realizzati con demolizione e ricostruzione nelle suddette zone, se la vendita avviene entro 18 mesi dalla fine dell’adeguamento antisismico.
Diversamente da quanto specificato per l’isolamento dell’involucro e per il miglioramento degli impianti termici, gli interventi antisismici danno diritto al Superbonus 110% anche se eseguiti su seconde case unifamiliari.
Solo per gli interventi antisismici, in caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi, il costo di detta polizza sarà detraibile al 90%.

Impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

Qualora l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo integrati e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici avvenga contestualmente a uno degli interventi primari (cappotto e/o impianti termici) o contestualmente all’adeguamento antisismico, le relative spese rientrano nel Superbonus 110%. L’unica condizione da accettare, peraltro comprensibile ed equa, è che l’energia autoprodotta e non consumata in loco venga ceduta al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE); la detrazione non è cumulabile con altri incentivi o agevolazioni in materia di autoproduzione di energia elettrica. Il tetto di spesa è di 48.000 euro, così ripartito:

  • per impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale; il limite è ridotto a 1.600 euro/kW se l’installazione avviene nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica;
  • per i sistemi di accumulo integrati in detti impianti, installati contestualmente o successivamente, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo.

Per approfondimenti:

Gazzetta Ufficiale del 5/10/2020

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